Obblighi del datore di lavoro nella cessione del quinto: quando parliamo di cessione del quinto, se escludiamo i pensionati, coloro che desiderano fare domanda a una banca o un’agenzia di credito devono anche fare i conti con gli eventuali datori di lavoro e con i loro diritti e doveri.
Obblighi del datore di lavoro nella cessione del quinto: le varie situazioni
Si presentano due situazioni leggermente diverse a seconda che il risparmiatore lavori per un privato o per un ente pubblico.
In quest’ultimo caso la situazione è molto agevolata perché le istituzioni statali sono obbligate, per legge (N° 180/50), a accettare le eventuali richieste di cessione del quinto in modo automatico, senza fare obiezioni.
Fino al 2005 quando si lavorava per un’azienda privata era invece necessario chiedere il consenso del proprio datore di lavoro.
Una nuova legge, però, da qualche anno, ha esteso il diritto di ogni lavoratore a cedere parte del suo stipendio a eventuali enti finanziari anche ai dipendenti di privati.
Altri obblighi del datore di lavoro
Va detto però che il datore di lavoro non è obbligato a firmare niente che gli venga trasmesso dall’agenzia finanziaria in questione, e dunque può accettare o meno l’incarico di delega del pagamento, con cui si impegna a trattenere dalla busta paga del suo dipendente l’importo stabilito come rata per il finanziamento.
E’ dunque bene accordarsi con il proprio datore di lavoro prima di richiedere questi finanziamenti.
L’importo della rata non può superare il 20% del totale dello stipendio né il totale del prestito può implicare la trattenuta sulla busta paga per più di 120 mesi.
In più non è possibile, tranne che per i dipendenti ministeriali (che possono anche traslare quel che rimane del debito sulla pensione), andare oltre il previsto termine di rapporto o l’eventuale pensionamento.
La cifra è concordata tra dipendente e banca, l’azienda può soltanto prenderne atto e ogni mese provvedere a trattenerla e a versarla, poi, all’ente che ha erogato il finanziamento.
Qualora il dipendente, per qualsivoglia lecito motivo, perdesse il lavoro (Dimissioni, licenziamento, aspettativa, o simili casi..) il datore di lavoro viene immediatamente esentato da qualsiasi obbligo e non è responsabile dell’eventuale insolvenza.
Obblighi del datore di lavoro nella cessione del quinto: non solo doveri
Ha però come ultimo dovere in merito quello di versare il Trattamento di Fine Rapporto fin lì maturato dal risparmiatore all’agenzia finanziatrice, che lo tratterrà per saldare completamente o solo in parte il debito ancora in sospeso.
Spesso alla stipula del contratto, viene fatta un’assicurazione sul rischio vita e impiego.
Di fatto però l’assicurazione in materia di ‘rischio impiego’ interviene a saldare, ma concede all’agenzia assicurativa di rivalersi sul debitore, sempre nei limiti della liquidazione maturata. In questo caso la cifra trattenuta dall’azienda resta accantonata in un apposito conto, a tutela della finanziaria.
In caso di un ‘rischio vita’ l’assicurazione copre ogni cosa senza potersi rivalere su eventuali eredi.
Se un nostro dipendente richiede la cessione del quinto è bene ricordarsi che non siamo obbligati a firmare alcun impegno, che possiamo, se il debitore ha già contratto un’altra cessione del quinto negli ultimi due anni, avvertire l’ente finanziario dell’irregolarità, che è bene avvisare l’ente di qualsiasi cambiamento nel rapporto di lavoro e che in genere le richieste di anticipo sul TFR non sono possibili per chi è soggetto a contratti di questo tipo.